La critica alla psichiatria di Giorgio Antonucci – La registrazione





La registrazione dell’incontro del 10 maggio al Vag61 di Bologna.
Abbiamo voluto illustrare la pratica del Centro di relazioni umane di Bologna, parlare del lavoro di Giorgio Antonucci, su i temi della lotta alla psichiatria per l’eliminazione della coercizione e della disumanizzazione della persona


https://www.youtube.com/watch?v=2DMC1JDSTio&t=191s&fbclid=IwAR2VUvfb5rTBdjnkhqB-seKeLgJ5ySE3mfpLnJC5UzBN2ZeF_dD7LbDK57U


Organizza il Centro di relazioni umane di Bologna e il Centro ducumentazione dei movimenti “Lorusso-Giuliani”.
Massimo Golfieri: Racconto fotografico dei reparti di Giorgio Antonucci a Imola; 00:00
Maria Amato: La costruzione giuridica del malato di mente; 32:36
Maria D’Oronzo: l’esperienza all’Autogestito e la critica psichiatrica antonucciana; 51:04
Assad Marhaba: ‘Quale psicoterapia? ha senso di parlare di terapia per le difficoltà esistenziali?’01:10:36
Andrea Mele: ‘Testimonianza di un sopravvissuto psichiatrico’. 01:50:21

Riprese e montaggio a cura di Emanuela D’Antonio


Per approfondimenti sul lavoro di Massimo Golfieri : https://vimeo.com/58130458

Pubblicato il 20 May, 2019
Categoria: Eventi, Notizie

Maria Amato – “La presunta pericolosità sociale” e Ringraziamenti a Stefania Guerra Lisi




Ringrazio di cuore tutti quelli che mi hanno ascoltata. (Video) Nell’attuale contesto giuridico, chiunque di noi, a prescindere che presenti o meno un sintomo psichiatrico, può essere caricato in un’autoambulanza e legato in un letto di contenzione. Qualsiasi danno subisca da questo trattamento è considerato lecito. Siamo in presenza di una totale violazione di ogni diritto umano, in nome di una presunta pericolosità sociale non oggettivata, ma lasciata esclusivamente alla libera interpretazione personale dell’operatore psichiatra. Dove non vi è dato verificabile e ripetibile e controllabile documentalmente vi è il puro arbitrio e nessuna tutela giuridica.


La dott.ssa Amato Maria, il sig. Criscì Salvatore, il sig. Giordano Giuseppe e tutto lo studio legale Pruiti, ringraziano la dott.ssa Maria D’Oronzo e la prof.ssa Stefania Guerra Lisi per la loro accoglienza e per l’ospitalità data alla dott.ssa Amato in occasione del Convegno della Globalità dei Linguaggi “Progetto Persona” tenutosi a Roma in data 5 ottobre 2018.
Con riconoscenza.

Pubblicato il 14 October, 2018
Categoria: Notizie

Maria Amato – Intervento ” La costruzione del malato” – 23° Convegno Nazionale GdL: metodo Stefania Guerra Lisi








“Le implicazioni giuridiche del pregiudizio psichiatrico del controllo dei costumi sociali: posizione di controllo e di garanzia, e valenza giuridica, del documento psichiatrico”.


Intervento della Dr.ssa Amato Lucia Maria Catena, Avvocato e Magistrato Onorario, in funzione di Giudice del Lavoro, Tribunale di Patti, Sezione Previdenza, Distretto di Corte d’Appello di Messina,
in occasione del 23° Convegno Nazionale organizzato dal Centro di MusicaArtTerapia Globalità dei Linguaggi.


Tavola Rotonda : ” Dalla riforma Basaglia al progetto persona nella GdL” con la collaborazione del Centro di Relazioni Umane di Bologna della Dr. ssa Maria D’Oronzo.


Video: YOUTUBE
https://www.youtube.com/watch?v=L2GaERBSCh0&feature=youtu.be

Pubblicato il 10 October, 2018
Categoria: Notizie, Video

Poteri e limiti del sindacato del giudice del lavoro sulle certificazioni psichiatriche.- Dr. Amato Lucia Maria Catena




“Iudex peritus peritorum”, precisa la Suprema Corte di Cassazione.

“Depressione maggiore “ Psicosi nas” “Disturbo di personalità paranoideo” “Psicosi nas in struttura schizoide con marcata depressione del tono dell’umore.” “Insufficienza mentale medio grave con disturbi del comportamento; ideazione di tipo deliroide ed allucinosi, irrequietezza, aggressività.” La patologia psichiatrica, generalmente concorre con le altre di tipo fisico, ad esempio: “Cardiopatia”. La prestazione economica richiesta, varia dall’assegno mensile di invalidità, alla pensione di inabilità, all’assegno ordinario di invalidità, all’indennità di accompagnamento. Alla prima udienza di comparizione delle parti, il ricorrente e l’I.N.P.S. se non vi sono questioni preliminare da trattare, si procede alla nomina di un CTU. Nel caso de quo, un medico. Il consulente tecnico d’ufficio, in acronimo c.t.u., svolge il ruolo di ausiliario del giudice in un rapporto fiduciario, qualora si renda necessaria una particolare conoscenza tecnica, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo. L’attività del consulente tecnico è disciplinata dagli artt. 61 a 68 del codice di procedura civile (allo stesso modo dall’art. 220 fino a 233 nel codice di procedura penale), dove sono contenute le competenze che l’ausiliario designato dal giudice deve espletare dal conferimento dell’incarico fino all’elaborato peritale. “La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice” (art. 61 c.p.c.), ma il giudice qualora lo ritenga opportuno ha la facoltà di nominare un esperto non incluso nell’Albo del Tribunale, motivandone il ricorso. Il compito ultimo del consulente è rispondere in maniera chiara e pertinente ai quesiti enunciati dal giudice, dando risposta ad ulteriori possibili chiarimenti richiesti dal giudice stesso (art. 62 c.p.c.). Il quesito enunciato dal giudice al momento del mandato e del giuramento consiste in una o più domande espresse solitamente in modo analitico o generico. Dovere dell’esperto è attenersi scrupolosamente ai quesiti, senza esprimere pareri non richiesti o non necessari, con un linguaggio non eccessivamente specialistico che consenta ai soggetti coinvolti (giudice, magistrato e avvocati) un accesso facilitato alla lettura; in ambito civile l’accertamento peritale acquisisce una funzione strumentale ed opzionale, in quanto il giudice può decretare se usufruire o meno del parere dell’esperto per la formulazione del giudizio. In sintesi possiamo considerare le attività che competono al consulente tecnico un confronto interdisciplinare fra diritto e scienze sociali, un’integrazione al compito del giudice, che agisce come peritus peritorum, ovvero, decisore ultimo. Sul punto, la giurisprudenza costante della Suprema Corte di Cassazione precisa che, nel nostro ordinamento vige il principio “judex peritus peritorum”, in virtù del quale è consentito al giudice di merito disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella propria relazione dal consulente tecnico d’ufficio, e ciò sia quando le motivazioni stesse siano intimamente contraddittorie, sia quando il giudice sostituisca ad esse altre argomentazioni, tratte dalle proprie personali cognizioni tecniche. In entrambi i casi, l’unico onere incontrato dal giudice è quello di un’adeguata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto. “(Cass. n. 17757 del 07.08.2014.. Conforme Cass. n. 11440 del 1997.) Il quesito che il presente giudicante si è posta nelle sue funzioni di giudice del lavoro è il seguente: “Su cosa deve basarsi una motivazione che escluda o accolga le argomentazioni di una relazione peritale o di un’altra, per essere fondante o meno del riconoscimento o della negazione di un diritto richiesto? La risposta che è stata fornita è univoca: una motivazione per essere esente da vizi logici o giuridici o da illogiche contraddittorietà deve fondarsi su dati certi, scientifici ed oggettivi il più possibile, che ci vengono consentite dall’attuale stato delle conoscenze scientifiche e prescindere da considerazioni personali ed argomentazioni illogiche ed incongruenti, senza corredo probatorio di alcun genere, e mai fondarsi sui dati incerti ed opinabili. E di conseguenza, su cosa deve fondarsi una consulenza tecnica per essere di sicuro supporto alle argomentazioni di un giudicante? Ovviamente anch’essa su dati certi. Scientifici. Oggettivi. Su esami strumentali che fungono da supporto reale alle conclusioni diagnostiche alle quali il consulente perviene. Una seria consulenza prescinde da opinioni personali o quant’altro che sia illogico ed incongruente e, soprattutto immotivato, ossia sfornito da dati probatori idonei, che, nella scienza medica, sono in primo luogo, sono rappresentati dagli esami diagnostici e clinici e da quant’altro possa essere di apporto come le cartelle cliniche. Solo su elaborati peritali che soddisfano tali requisiti il giudice può fondare le proprie decisioni, non avulse da dati reali. Ogni diritto che si basi sull’accertamento di una patologia di qualsiasi natura, in capo al richiedente, deve essere riconosciuto se provato con dati certi ed oggettivi quanto il più possibile, all’attuale stato delle conoscenze scientifiche. Il giudice ha il potere di sindacare la relazione peritale e constatare se la stessa ha rispettato il mandato che le è stato conferito. A pena di nullità, con conseguente rinnovo delle operazioni peritali e la nomina di altro C.T.U. Operazioni che non può ripetersi all’infinito. La soluzione, congrua, in casi specifici, come il caso de quo, è quella della nomina, di un CTU fuori albo, esperto del settore. Soluzione adottata dal presente giudicante. La sentenza che motiva su dati reali ed oggettivi, è l’unico controllo, che può esercitare la Magistratura in funzione del giudice del lavoro, oltre alla trasmissione degli atti alla procura per competenza se si ravvisano particolari contraddizioni ed incongruenze Soluzione che è stata adottata in dispositivo. Unitamente, ad una verifica puntuale di tutta la documentazione medica ed un controllo rigoroso su quanto prospettato dal consulente; in primo luogo se si è attenuto scrupolosamente al mandato richiesto, che deve essere puntuale e preciso, nella richiesta al C.T.U. di fornire congrua motivazione delle sue affermazioni diagnostiche e di fondare gli stessi su basi certe quanto più possibili ed oggettive. Nel caso della Sentenza de quo, che si allega, il risultato al quale si è pervenuti è stato reso possibile dalla nomina, di un ctu fuori albo, specialista del settore neuropsichiatrico, di notevole preparazione scientifica, il dott. P.C, che si è scrupolosamente attenuto ai quesiti specifici postagli dal presente giudicante, e che ha saputo distinguere le opinioni personali dalle affermazioni professionali e supportare le stesse con prove reali ed oggettive. Come si potrà verificare nella motivazione della suddetta Sentenza. Un lavoro di garanzia in una materia quella psichiatrica, opinabile, che notoriamente, si presta ad abusi e strumentalizzazioni; che, se non attentamente monitorata, ed non ancorata su basi il più possibile reali, come esami strumentali e cartelle cliniche, diventa terreno fertile per autorizzare un’immane spreco di denaro pubblico, truffe all’I.N.P:S., che assumono la parvenza della legalità. Applicare il principio: che se affermiamo che l’osso è rotto, si deve fornire in ogni caso la lastra che lo comprovi, rappresenta il minimo di tutela possibile. L’unico.“Depressione maggiore “ Psicosi nas” “Disturbo di personalità paranoideo” “Psicosi nas in struttura schizoide con marcata depressione del tono dell’umore.” “Insufficienza mentale medio grave con disturbi del comportamento; ideazione di tipo deliroide ed allucinosi, irrequietezza, aggressività.” Diagnosi, che, devono essere supportate da comprovanti cartelle cliniche, ed altro strumento probatorio idoneo, che dia prova certa dell’incidenza funzionale delle stesse sul soggetto che richiede la prestazione economica. Onere della prova che incombe sul ricorrente, ai sensi delle leggi vigenti in materia. (Al settore previdenziale si applica il rito del lavoro del c.p.c.). Che giudice possa sostituire con proprie argomentazioni quelle del perito, è un principio o meglio un’affermazione di potere. L’ultima parola è del giudice. E così deve essere, altrimenti ne viene snaturata la funzione, quella del giudicante. I limiti a tale potere sono una congrua motivazione, in punto di fatto e di diritto. Se immune da vizi logici e giuridici, è incensurabile persino in sede di Cassazione. Un ulteriore limite al potere del giudice, potrebbe essere quello di ancorare la propria motivazione su dati certi, reali ed oggettivi. E nello stesso tempo, un punto di partenza, reale, per un’ altrettanto reale e concreta tutela dei diritti sui soldi pubblici. Se si prescinde, da questi dati obiettivi, si autorizza uno spreco di denaro pubblico di dimensioni abnormi, a danno di tutti i contribuenti e, soprattutto, si sottraggono preziose risorse economiche, ai soggetti deboli che hanno bisogno di tutela, e si concedono diritti a situazioni che non presentano alcun fondamento di realtà, e che sono esse stesse la negazione di ogni diritto Un deterrente minimo essenziale, in un settore quello psichiatrico, dove sono state medicalizzate le questioni esistenziali e deresponsabilizzata la società civile, e dove l’uso strumentale del Tso per fini di controllo sociale, ha assunto dimensioni incontrollabili, nell’attuale legislazione che sfugge totalmente a qualsiasi controllo; in un sistema sanitario il nostro dove è la psichiatria che crea i malati, nella misura in cui non fornisce una base certa reale e scientifica su cosa essa si fondi (che cosa è un “delirio patologico? O, meglio su quali basi possiamo determinarlo, con sufficiente grado di certezza, così da escludere abusi o strumentalizzazioni?); dove le diagnosi c.d cliniche assumono, come nel caso della sentenza de quo, la connotazione di giudizi personali soggettivi dell’operatore senza basi reali ed oggettivi e quantomeno scientifici. Soggettività equivale ad arbitrio, vuoto di tutela e spreco di denaro pubblico che sfugge totalmente al controllo della Magistratura e della legalità.


Sentenza n. R.G. 2142 del 2014, del 02.12.2014.


Dr. Amato Lucia Maria Catena, Avvocato e Magistrato Onorario, in funzione di Giudice del Lavoro, Tribunale di Patti, Sezione Previdenza, Distretto di Corte d’Appello di Messina.

Pubblicato il 16 March, 2015
Categoria: Notizie, Testi, Testimonianze

Centro di Relazioni Umane (Bologna) — Maria Rosaria d’Oronzo