O.P.G.: intervista a Giorgio Antonucci su Radio Fujiko, 19 marzo 2015
Audio:
https://www.youtube.com/watch?v=DbuOtyexVSY&feature=youtu.be
“In tribunale per lo stesso imputato, nello stesso tempo, il perito dell’accusa dice una cosa e il perito della difesa ne dice un’altra. Dunque la definizione non vale nulla”.
O.P.G.: In un’ecumenica trasmissione su RADIO 1- Maria D’Oronzo
In una trasmissione su Radio 1, intervistavano pazienti/detenute e personale medico/dirigenti dell’OPG di Castiglione delle Stiviere, che detiene 60 recluse e 180 reclusi. E’subito da notare che la classe medica preferisce il concetto di “superamento degli Opg” dove le associazioni delle famiglie di coloro che sono definiti pazzi chiede e parla di “chiusura” degli stessi. Certo è che il presunto malato di mente deve essere recluso e sottoposto a trattamenti forzati, in virtù di quella sciagurata cultura del meccanicismo psichiatrico-psicologico, e colui che delinque per motivi psichiatrici dev’essere recluso per soli motivi psichiatrici, con programmi individuali e progetti di vita individualizzati. Solito stile psichiatrico. Gli psichiatri, da parte loro, denunciano una mancanza di chiarezza nella legge 81, in riferimento alle soluzioni post-OPG. definite ora REMS, residenze ad elevata misura di sicurezza. Ed è proprio sul concetto di elevata sicurezza dialogano gli specialisti del comportamento e di stadi d’animo, lamentano che le imprecisioni da loro riscontrate nella legge 81 alimentino lo stigma della diagnosi psichiatrica per cui non ci sarebbe abbastanza chiarezza tra il pazzo buono, con il tentativo di intendere una “anomalia” dai contorni e caratteristiche molto più “normali” perché contestualizzate in situazioni caratterizzate da comportamenti legittimati da una mentalità vecchia, difficile da sradicare, dal pazzo cattivo che resiste e rende molto complicato individuare l’anomalia.
Da non giurista non voglio avventurarmi sulla normativa del Codice Rocco, ancora vigente, in cui si distingue il delinquente dal delinquente pericoloso, nè credo che il carcere sia, in complesso, soluzione diversa di quanto non lo sia l’OPG e ora REMS. Certo è la 81, col preferire il diritto alla cura, ha conferito maggior potere alla classe medica dove intende che la cura preveda l’obbligo per i pazienti alla cura prescritta, è superione e vola alto sul diritto di difesa fondamentale di tutte le democrazie.
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Poteri e limiti del sindacato del giudice del lavoro sulle certificazioni psichiatriche.- Dr. Amato Lucia Maria Catena
“Iudex peritus peritorum”, precisa la Suprema Corte di Cassazione.
“Depressione maggiore “ Psicosi nas” “Disturbo di personalità paranoideo” “Psicosi nas in struttura schizoide con marcata depressione del tono dell’umore.” “Insufficienza mentale medio grave con disturbi del comportamento; ideazione di tipo deliroide ed allucinosi, irrequietezza, aggressività.” La patologia psichiatrica, generalmente concorre con le altre di tipo fisico, ad esempio: “Cardiopatia”. La prestazione economica richiesta, varia dall’assegno mensile di invalidità, alla pensione di inabilità, all’assegno ordinario di invalidità, all’indennità di accompagnamento. Alla prima udienza di comparizione delle parti, il ricorrente e l’I.N.P.S. se non vi sono questioni preliminare da trattare, si procede alla nomina di un CTU. Nel caso de quo, un medico. Il consulente tecnico d’ufficio, in acronimo c.t.u., svolge il ruolo di ausiliario del giudice in un rapporto fiduciario, qualora si renda necessaria una particolare conoscenza tecnica, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo. L’attività del consulente tecnico è disciplinata dagli artt. 61 a 68 del codice di procedura civile (allo stesso modo dall’art. 220 fino a 233 nel codice di procedura penale), dove sono contenute le competenze che l’ausiliario designato dal giudice deve espletare dal conferimento dell’incarico fino all’elaborato peritale. “La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice” (art. 61 c.p.c.), ma il giudice qualora lo ritenga opportuno ha la facoltà di nominare un esperto non incluso nell’Albo del Tribunale, motivandone il ricorso. Il compito ultimo del consulente è rispondere in maniera chiara e pertinente ai quesiti enunciati dal giudice, dando risposta ad ulteriori possibili chiarimenti richiesti dal giudice stesso (art. 62 c.p.c.). Il quesito enunciato dal giudice al momento del mandato e del giuramento consiste in una o più domande espresse solitamente in modo analitico o generico. Dovere dell’esperto è attenersi scrupolosamente ai quesiti, senza esprimere pareri non richiesti o non necessari, con un linguaggio non eccessivamente specialistico che consenta ai soggetti coinvolti (giudice, magistrato e avvocati) un accesso facilitato alla lettura; in ambito civile l’accertamento peritale acquisisce una funzione strumentale ed opzionale, in quanto il giudice può decretare se usufruire o meno del parere dell’esperto per la formulazione del giudizio. In sintesi possiamo considerare le attività che competono al consulente tecnico un confronto interdisciplinare fra diritto e scienze sociali, un’integrazione al compito del giudice, che agisce come peritus peritorum, ovvero, decisore ultimo. Sul punto, la giurisprudenza costante della Suprema Corte di Cassazione precisa che, nel nostro ordinamento vige il principio “judex peritus peritorum”, in virtù del quale è consentito al giudice di merito disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella propria relazione dal consulente tecnico d’ufficio, e ciò sia quando le motivazioni stesse siano intimamente contraddittorie, sia quando il giudice sostituisca ad esse altre argomentazioni, tratte dalle proprie personali cognizioni tecniche. In entrambi i casi, l’unico onere incontrato dal giudice è quello di un’adeguata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto. “(Cass. n. 17757 del 07.08.2014.. Conforme Cass. n. 11440 del 1997.) Il quesito che il presente giudicante si è posta nelle sue funzioni di giudice del lavoro è il seguente: “Su cosa deve basarsi una motivazione che escluda o accolga le argomentazioni di una relazione peritale o di un’altra, per essere fondante o meno del riconoscimento o della negazione di un diritto richiesto? La risposta che è stata fornita è univoca: una motivazione per essere esente da vizi logici o giuridici o da illogiche contraddittorietà deve fondarsi su dati certi, scientifici ed oggettivi il più possibile, che ci vengono consentite dall’attuale stato delle conoscenze scientifiche e prescindere da considerazioni personali ed argomentazioni illogiche ed incongruenti, senza corredo probatorio di alcun genere, e mai fondarsi sui dati incerti ed opinabili. E di conseguenza, su cosa deve fondarsi una consulenza tecnica per essere di sicuro supporto alle argomentazioni di un giudicante? Ovviamente anch’essa su dati certi. Scientifici. Oggettivi. Su esami strumentali che fungono da supporto reale alle conclusioni diagnostiche alle quali il consulente perviene. Una seria consulenza prescinde da opinioni personali o quant’altro che sia illogico ed incongruente e, soprattutto immotivato, ossia sfornito da dati probatori idonei, che, nella scienza medica, sono in primo luogo, sono rappresentati dagli esami diagnostici e clinici e da quant’altro possa essere di apporto come le cartelle cliniche. Solo su elaborati peritali che soddisfano tali requisiti il giudice può fondare le proprie decisioni, non avulse da dati reali. Ogni diritto che si basi sull’accertamento di una patologia di qualsiasi natura, in capo al richiedente, deve essere riconosciuto se provato con dati certi ed oggettivi quanto il più possibile, all’attuale stato delle conoscenze scientifiche. Il giudice ha il potere di sindacare la relazione peritale e constatare se la stessa ha rispettato il mandato che le è stato conferito. A pena di nullità, con conseguente rinnovo delle operazioni peritali e la nomina di altro C.T.U. Operazioni che non può ripetersi all’infinito. La soluzione, congrua, in casi specifici, come il caso de quo, è quella della nomina, di un CTU fuori albo, esperto del settore. Soluzione adottata dal presente giudicante. La sentenza che motiva su dati reali ed oggettivi, è l’unico controllo, che può esercitare la Magistratura in funzione del giudice del lavoro, oltre alla trasmissione degli atti alla procura per competenza se si ravvisano particolari contraddizioni ed incongruenze Soluzione che è stata adottata in dispositivo. Unitamente, ad una verifica puntuale di tutta la documentazione medica ed un controllo rigoroso su quanto prospettato dal consulente; in primo luogo se si è attenuto scrupolosamente al mandato richiesto, che deve essere puntuale e preciso, nella richiesta al C.T.U. di fornire congrua motivazione delle sue affermazioni diagnostiche e di fondare gli stessi su basi certe quanto più possibili ed oggettive. Nel caso della Sentenza de quo, che si allega, il risultato al quale si è pervenuti è stato reso possibile dalla nomina, di un ctu fuori albo, specialista del settore neuropsichiatrico, di notevole preparazione scientifica, il dott. P.C, che si è scrupolosamente attenuto ai quesiti specifici postagli dal presente giudicante, e che ha saputo distinguere le opinioni personali dalle affermazioni professionali e supportare le stesse con prove reali ed oggettive. Come si potrà verificare nella motivazione della suddetta Sentenza. Un lavoro di garanzia in una materia quella psichiatrica, opinabile, che notoriamente, si presta ad abusi e strumentalizzazioni; che, se non attentamente monitorata, ed non ancorata su basi il più possibile reali, come esami strumentali e cartelle cliniche, diventa terreno fertile per autorizzare un’immane spreco di denaro pubblico, truffe all’I.N.P:S., che assumono la parvenza della legalità. Applicare il principio: che se affermiamo che l’osso è rotto, si deve fornire in ogni caso la lastra che lo comprovi, rappresenta il minimo di tutela possibile. L’unico.“Depressione maggiore “ Psicosi nas” “Disturbo di personalità paranoideo” “Psicosi nas in struttura schizoide con marcata depressione del tono dell’umore.” “Insufficienza mentale medio grave con disturbi del comportamento; ideazione di tipo deliroide ed allucinosi, irrequietezza, aggressività.” Diagnosi, che, devono essere supportate da comprovanti cartelle cliniche, ed altro strumento probatorio idoneo, che dia prova certa dell’incidenza funzionale delle stesse sul soggetto che richiede la prestazione economica. Onere della prova che incombe sul ricorrente, ai sensi delle leggi vigenti in materia. (Al settore previdenziale si applica il rito del lavoro del c.p.c.). Che giudice possa sostituire con proprie argomentazioni quelle del perito, è un principio o meglio un’affermazione di potere. L’ultima parola è del giudice. E così deve essere, altrimenti ne viene snaturata la funzione, quella del giudicante. I limiti a tale potere sono una congrua motivazione, in punto di fatto e di diritto. Se immune da vizi logici e giuridici, è incensurabile persino in sede di Cassazione. Un ulteriore limite al potere del giudice, potrebbe essere quello di ancorare la propria motivazione su dati certi, reali ed oggettivi. E nello stesso tempo, un punto di partenza, reale, per un’ altrettanto reale e concreta tutela dei diritti sui soldi pubblici. Se si prescinde, da questi dati obiettivi, si autorizza uno spreco di denaro pubblico di dimensioni abnormi, a danno di tutti i contribuenti e, soprattutto, si sottraggono preziose risorse economiche, ai soggetti deboli che hanno bisogno di tutela, e si concedono diritti a situazioni che non presentano alcun fondamento di realtà, e che sono esse stesse la negazione di ogni diritto Un deterrente minimo essenziale, in un settore quello psichiatrico, dove sono state medicalizzate le questioni esistenziali e deresponsabilizzata la società civile, e dove l’uso strumentale del Tso per fini di controllo sociale, ha assunto dimensioni incontrollabili, nell’attuale legislazione che sfugge totalmente a qualsiasi controllo; in un sistema sanitario il nostro dove è la psichiatria che crea i malati, nella misura in cui non fornisce una base certa reale e scientifica su cosa essa si fondi (che cosa è un “delirio patologico? O, meglio su quali basi possiamo determinarlo, con sufficiente grado di certezza, così da escludere abusi o strumentalizzazioni?); dove le diagnosi c.d cliniche assumono, come nel caso della sentenza de quo, la connotazione di giudizi personali soggettivi dell’operatore senza basi reali ed oggettivi e quantomeno scientifici. Soggettività equivale ad arbitrio, vuoto di tutela e spreco di denaro pubblico che sfugge totalmente al controllo della Magistratura e della legalità.
Sentenza n. R.G. 2142 del 2014, del 02.12.2014.
Dr. Amato Lucia Maria Catena, Avvocato e Magistrato Onorario, in funzione di Giudice del Lavoro, Tribunale di Patti, Sezione Previdenza, Distretto di Corte d’Appello di Messina.
Pubblicato il 16 March, 2015
Categoria: Notizie, Testi, Testimonianze
“Paranoia” in testi d’Antan – di Eugen Galasso
Nella lunga serie/teoria di personaggi che “spingono” la loro immaginazione e il loro pensiero fino a creare nuove teorie religiose o politiche quasi sempre si tende ad individuare il “folle”, il “malato”, l'”abnorme”: vale per Jeanne d’Arc, in italiano Giovanna d’Arco, liberatrice della Francia dagli Inglesi (con tutte le derive nazionaliste, certo, ma questo è poi anche il prodotto di altri, di ideologie successive), come vale per Khomeini, per santi, predicatori anche “interessanti” (Valdo, Savonarola, Muenzer, Lazzaretti), per gli utopisti (da Campanella a Fourier, per fare solo due nomi), come vale, certo, per Adolf Hitler, che non ci si limita a definire come un criminale ma si “deve” definire come “pazzo”, “paranoico” etc. Vale anche per una specie di “esoterista” (il lemma sarebbe da chiarire, ma qui non è possibile né molto interessante farlo) come Pierre-Eugène-Michel Vintras (1807-1875), fondatore di una “setta” (“Opera della Misericordia”) certo non apparentabile alla Chiesa cattolica apostolica romana, pur se ne nasce (nasce nel suo ambito), pericolosa perché preconizza l’avvento di un’era dello Spirito Santo, caratterizzata da pace e giustizia, ciò che è inviso a quasi tutti i poteri esistenti (utopie simili in molte “eresie” religiose, ma anche nell”Età dell’Aquario” sognata da hippies e teorici della “New Age”). Nel 1927, il Dottor Pasquier-Desvignes, in “Délire d’un paranoi” aque mystique. Vintras e l’oeuvre de Miséricorde” (Paris, Presses Universitaires, 1927, cit. da “Maurice Garçon, Heresiarque et prophéte”, Paris, Librairie Critique E’mile Nourry, 1928, pp.166-167 ) ne parla come di; 1) un paranoico, affetto da delirio mistico sistematico. E’ un delirante intelligente e spesso attivo, ben servito da una memoria rimarchevole e dalla sua assimilazione perfetta della Scrittura (si noti che Vintras era di umili origini e non aveva avuto un’istruzione regolare, e.g.). La storia del suo delirio, gli avvenimenti che lo provocarono e lo fecero evolvere mostrano l’influenza considerevole delle tendenze politiche e religiose di un’epoca di cui essi sono spesso il riflesso. Vintras non è un grande riformatore (in parte vero, e.g.), ma la sua energia messa al servizio del suo delirio gli è valsa un mezzo successo. Egli si piazza ben al di sopra delle piccole sette di cui il secolo XIX° vide una grande fioritura; 2) Paranoico, Vintras fu anche un perverso, come testimoniano i furti e le truffe che gli sono valsi due arresti, le manifestazioni di erotismo che ebbero luogo a Tilly(luogo dove nasce la “setta”, e.g.) e la sua omosessualità (di furti e truffe non era responsabile lo stesso Vintras ma suoi seguaci e successori; l’omosessualità non risulta da studi più accurati, ma poi si noti l’identificazione tout court omosessualità=perversione, peraltro riscontrabile parimenti in Krafft-Ebing e in Freud. e.g.); 3) Vintras fu vittima allo stesso modo di delirio di persecuzione. Questo delirio, conseguenza del suo orgoglio morboso, occupa un posto di secondo piano , ma corrobora (aumenta) il suo delirio mistico, giustificando in qualche misura la missione di Vintras. Ma forse ancora più interessante è la definizione di monomania, ossia mania unica e determinante che si trova in autori vari, ma qui in particolare in un medico che aveva condotto un’indagine scientifica su Vitras: “Tra le cause che producono la monomania la principale è l’ereditarietà (tipico concetto positivista: Lombroso e Gall non pensano altro, e.g.). Poi vengono, in ordine decrescente i dolori domestici, i rovesci della sorte, l’amore contrariato, la soppressione di qualche ulcerazione artificiale o di eruzioni croniche, l’abuso di liquori. Hallé(pischiatra dell’epoca) indica ancora come cause di segno di predisposizione una corporatura elevata, gli occhi incavati, pieni di fuoco, i capelli neri, la fisionomia triste, passioni forti, la direzione unica del penisero “del pensiero o dei sentimenti” (ancora in Garçon, cit., p.168, il testo è nella Bibliotèque Nationale, 11051, fol. 291 e seguenti). Qui ci sarebbe solo da aggiungere: sic!, essendo la reductio ad corpus, l’individuazione a segni corporei esclusiva, dove la “psiche” non trova posto extra la dimensione spaziale-corporea. Vedo già i sorrisi dei lettori/delle lettrici, il ghigno (giustamente, ma fatico a immaginarmelo ghignate) o meglio il viso tra il riso e l’indignazione (ancora più giusto) di Giorgio Antonucci. Ma ciò che stupisce è quanto segue: “Ora, nessuna di queste predisposizioni né uno dei segnali che indicano la monomania è applicabile a Pierre-Michel (Vintras, cfr. sopra). Il monomaniaco, dice Esquirol, impiega tutto il suo raziocinio per penetrare più a fondo nell’idea che lo preoccupa: attinge a tutte le risorse della dialettica per persuaderci che ciò che crede è reale…Nulla di simile si riscontra in Pierre-Michel. In genere parla poco volentieri dei suoi oggetti di comunicazione, specialmente se non siete della sua cerchia amicale”. Ecco allora però che, prima ricorrendo al “fisicismo” di tanti psichiatri, poi a una teoria più incentrata sulla “psiche”, il nostro (ignoto)autore fa cilecca, non riuscendo ad attribuire a Vintras nulla di tutto questo: un “tilt” pesante, che stende già allora un velo pietoso su tutte le “teorie” psichiatriche, per non dire delle terapie non si sa come “dedotte” dalle teorie. E ciò non vale, chiaramente per il solo Vintras, ma mette in discussione la”scientificità” della psichiatria di ieri e di oggi (non molto diversa, come noto, da quella di ieri)… Eugen Galasso
Pubblicato il 13 March, 2015
Categoria: Notizie
Sul lungo articolo di Mathilde Goanec:”Fous à délier” – Eugen Galasso –
La giovane e valida giornalista francese Mathilde Goanec, direttrice, tra l’altro di “Alimentation générale”, ha scritto un lungo articolo su “Fous à délier” (Matti da slegare) (in “Le Monde diplomatique”, janvier-gennaio 20015, p.16-cito dall’edizione francese, non consultando mai quella italiana, diversa almeno in un certo numero di pagine e settori), dove già la citazione del titolo contiene, però, un’inesattezza fattuale: il filmn”Matti da slegare”, citato anche in italiano dell’autrice, è del 1975, è, come giustamente ricorda di Marco Bellocchio, ma anche di Stefano Agosti, Stefano Rulli, Sandro Petraglia. Chi scrive ha dovuto documentarsi in merito, non avendo mai visto il film in questione, avendone solo letto, soprattutto in occasione di passaggi in TV sempre persi, anche perché il film viene proposto quasi sempre di notte, non essendo “commerciale”. Ma veniamo al tema vero, ossia alcune inesattezze più gravi, pur considerando il testo complessivamente valido, non fosse che per il fatto di ridare voce a una problematica dimenticata: A)la Goanec parla di Basaglia definendolo “la figura maggiore (più rilevante) della “psichiatria alternativa europea”. Forse ciò può esser vero se riferito agli effetti (Iegge Basaglia, che peraltro, come ci ricorda sempre Giorgio Antonucci, che c’era, Basaglia non voleva, almeno non in quella forma, non così formulata) non di per sé: come teorico, Basaglia non è superiore a Laing, a Cooper, a Deleuze e Guattari, a Szasz (che però è americano, pur se di origini europee-ebraico-ungheresi), a Antonucci. E’ invece esatto dire, come l’autrice fa, che “marcato da quest’esperienza (la reclusione, alla fine della seconda guerra mondiale, a causa della sua “prossimità” con un gruppo antifascista), non ha cessato di lottare contro la reclusione”, ma anche che “egli rifiuta tuttavia (pur se influenzato dalle teorie di Foucault e Fanon sulla critica alle istituzioni totali e sul colonialismo, e.g.) di iscriversi nel movimento dell’antipsichiatria” (ma qui ricordare Szasz e Antonucci non sarebbe stato opportuno, per non dire di Laing e Cooper, essendo più complesso e contraddittorio il discorso per Deleuze e soprattutto Guattari?). Un’altra affermazione, quasi nell’incipit del testo, è poi ambigua, anche se di per sé esatta: è vero che “l’ospedale psichiatrico italiano era stato per molto tempo una terribile macchina di reclusione…molto lontana dai sistemi francesi o britannici, dove già iniziavano a profilarsi soluzioni alternative alla reclusione”: vero, ma ambiguo, se detto così. Leggi l’articolo completo »
Pubblicato il 6 March, 2015
Categoria: Testi