Autogestito: la parola che l’art.20 ha dimenticato – Maria D’Oronzo

 

Chi scrive fa parte della campagna “Noi non ci abituiamo” dell’Associazione Diritti alla Follia e ha lavorato con Giorgio Antonucci, condividendone per anni pratiche e battaglie.

 

 

Si chiamava “Autogestito. Non un nome in codice, non un’etichetta burocratica: il reparto degli Istituti di Imola dove Giorgio Antonucci portò via dalla contenzione le persone che il resto del manicomio considerava casi disperati si chiamava letteralmente così – un reparto nato nel 1980 – perché lì la persona tornava a decidere di sé – quando dormire, con chi stare, come affrontare la propria sofferenza, quando e con chi uscire.
Oltre quarant’anni dopo, quello stesso principio -l’autodeterminazione come fondamento, non come concessione – è scritto nero su bianco nella riforma del 2024. E, nello stesso decreto, tradito da una clausola che lo rimette nelle mani di chi decide “ in nome” della persona, non con lei.

E’ lo stesso principio che l’associazione Diritti alla Follia ha scelto di rilanciare con “Noi non ci abituiamo”, la nuova campagna nata dall’ottavo congresso dell’associazione a Collegno: contro la contenzione, i trattamenti imposti, un consenso informato spesso ridotto a formalità, una voce delle persone coinvolte sistematicamente svalutata.

C’è una norma recente che rende concreta questa denuncia. L’articolo 20 del decreto legislativo 62/2024, che attua la riforma della disabilità, promette la libertà di scegliere dove e con chi vivere – ma la subordina a una clausola: quel diritto vale “salvo il caso dell’impossibilità di assicurare l’intensità…o la qualità specialistica necessaria”. E’ esattamente il tipo di riserva che, storicamente, ha aperto a internamenti e trasferimenti in RSA decisi da terzi, senza che la persona interessata avesse voce in capitolo – in contraddizione, tra l’altro, con lo stesso decreto, che all’art 18 vuole il progetto di vita costruito insieme alla persona, sui suoi desideri e le sue scelte, non attorno a ciò che il sistema riesce a offrirle.

Il Comitato ONU sui diritti delle persone con disabilità, che sorveglia l’attuazione della Convenzione CRPD, è netto su questo punto: la mancanza di servizi nella comunità non può giustificare il mantenimento delle istituzioni o ritardarne il superamento, e anche le persone con bisogni di sostegno intensivo devono poter dirigere autonomamente il proprio sostegno. E’ l’opposto di quello che fa l’art 20, che lascia a un soggetto terzo il potere di dichiarare un’eccezione senza contraddittorio né limiti di tempo – spostando silenziosamente sulla persona un onere che la Convenzione pone invece, senza ambiguità, in capo allo Stato.

C’è una storia che rende tutto questo concreto più di ogni argomento giuridico: quella di Valerio. Non era nato con disabilità fisiche. Era stato accolto alla Leva del Filo d’Oro; non sappiamo cosa sia accaduto in quel periodo, né perché in un certo momento sia stato trasferito all’Osservanza di Imola (ospedale psichiatrico) – ma quando vi arrivò era sordo e muto, e veniva legato al letto con la scusa di “proteggerlo”: si procurava ferite sbattendo la testa, nella disperazione di trovarsi rinchiuso. E’ lì che, a diciott’anni, fu notato da Antonucci, che lo trasferì proprio all’Autogestito Lolli. I primi tempi furono duri: non poteva restare solo un istante. Iniziò a familiarizzare con gli altri, a dormire tranquillo, a cullarsi con una nenia invece di colpirsi. Fu Antonucci stesso a richiedere per lui la pensione di invalidità, perché Valerio potesse disporre di una propria autonomia economica – nessuno, fino a quel momento, l’aveva mai richiesta. Anche alcune ricoverate se ne presero cura, portandolo in giardino, aiutando gli obiettori ad accudirlo la sera.

Valerio è ricordato nel libro di Antonucci Il pregiudizio psichiatrico come “l’ultimo degli slegati”: l’ultima persona ancora legata che Antonucci riuscì a liberare a Imola. La sua storia non prova che ogni “impossibilità” dichiarata oggi sia infondata – ma mostra con chiarezza che un’istituzionalizzazione presentata per anni come inevitabile può rivelarsi, in poche settimane, una scelta mai davvero messa alla prova. Se fosse stato valutato secondo i criteri di “appropriatezza” con cui oggi si giustificano tante proroghe dell’istituzionalizzazione, la sua cartella clinica raccontava solo aggressività da contenere. E’ bastato cambiare contesto – togliere la contenzione come premessa, non come traguardo – perché quell’impossibilità si rivelasse un limite dell’istituzione, non della persona.

Va detto con onestà: c’è un timore legittimo dietro clausole come quella dell’art 20 – che una libertà di scelta senza eccezioni si traduca in dimissioni senza risorse reali, con il peso della cura scaricato su famiglie e caregiver non retribuiti. Ma è un rischio a cui la stessa legge delega 227/2021 aveva già risposto, prevedendo – ai numeri 12 e 13 dei suoi criteri direttivi – modelli di assistenza personale autogestita e meccanismi per riconvertire le risorse oggi destinate agli istituti verso la domiciliaria. Il problema non è che manchi lo strumento: è che quella riconversione resta, nei fatti, lenta e in gran parte disattesa – ed è proprio questo scarto tra ciò che la legge promette e ciò che accade davvero il terreno su cui la nostra campagna continua a lottare.

Il pensiero di Antonucci offre un criterio semplice per misurare quello scarto: la sua critica non riguarda la cura in sé, ma chi decide – se sia la persona, informata e libera di scegliere, o un’autorità esterna che invoca una diagnosi o una “necessità specialistica” per farlo al posto suo. Applicato all’art 20, significa capovolgere l’onere della prova: non dovrebbe essere la persona a dimostrare di potercela fare fuori da un’istituzione, ma l’istituzione a dover dimostrare, con criteri stringenti, tempi definiti e controllo indipendente, che nessun sostegno domiciliare è davvero realizzabile. Significa trattare la fine della contenzione e dell’istituzionalizzazione come punto di partenza, non come traguardo da guadagnare. E significa restituire alla persona una voce reale – non solo consultiva – nel decidere quando un”’impossibilità” è vera e quando è solo la scelta più comoda di chi non ha ancora cercato abbastanza. E’ lo stesso principio che, oltre quarant’anni fa, dava il nome a un reparto: autogestito.

fonte: www.giorgioantonucci.org

 

 

 

Pubblicato il: 28 September, 2026
Categoria: Notizie

Centro di Relazioni Umane (Bologna) — Maria Rosaria d’Oronzo